PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in armonia con l'Unione Europea e con le regioni, sostiene la pesca marittima professionale anche mediante la promozione delle attività turistiche connesse alla pesca, in particolare dell'ittiturismo, allo scopo di:

          a) integrare i redditi degli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni;

          b) promuovere l'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita degli imprenditori ittici e delle loro famiglie;

          c) sviluppare il turismo sociale e giovanile;

          d) promuovere il consumo di prodotti ittici nazionali, con particolare riguardo alle specie meno note e con scarsa richiesta di mercato;

          e) favorire la conoscenza delle tradizioni del mondo della pesca.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Per attività ittituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori ittici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, titolari di licenza di pesca professionale, singoli o associati, dai loro familiari o dai membri di equipaggio della unità da pesca; tali attività sono da considerare connesse alla pesca e all'allevamento, che devono rimanere principali. L'ittiturismo può essere complementare al pescaturismo.

 

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      2. Rientrano tra le attività di cui al comma 1:

          a) dare ospitalità nei locali, appositamente allestiti, dell'abitazione dei soggetti di cui al comma 1, nonché in edifici o in spazi aperti o in parte di essi dei quali lo stesso soggetto abbia la disponibilità, in qualità di proprietario, di affittuario o di concessionario;

          b) dare ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

          c) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti costituiti prevalentemente da prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui al comma 1 o di altri imprenditori locali di pesca professionale;

          d) somministrare, per la consumazione sul posto, oltre a bevande analcoliche sigillate, anche bevande alcoliche e superalcoliche prevalentemente di produzione locale o regionale;

          e) vendere agli ospiti e al pubblico prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui al comma 1;

          f) organizzare attività informative, ricreative e culturali sui prodotti ittici, valorizzando le specialità gastronomiche locali a base di pesce.

Art. 3.
(Disposizioni amministrative).

      1. Le regioni, con propri provvedimenti, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 e istituiscono l'elenco regionale dei soggetti abilitati al loro svolgimento.
      2. L'iscrizione all'elenco regionale è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 4.

 

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      3. L'iscrizione all'elenco regionale è negata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

          a) hanno riportato nel triennio precedente alla richiesta di iscrizione, con sentenza passata in giudicato, condanna per reati contro la persona o contro il patrimonio;

          b) sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

      4. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 3 si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      5. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti regionali che regolano la materia di cui al comma 1, gli interessati possono richiedere alla regione ove ha sede l'immobile un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Autorizzazione comunale).

      1. I soggetti che intendono svolgere le attività di cui all'articolo 2 presentano al comune ove ha sede l'immobile apposita domanda contenente la descrizione dettagliata dell'attività proposta, con l'indicazione degli edifici e delle aree da adibire al relativo uso, della capacità ricettiva e delle tariffe massime che intendono applicare nell'anno in corso.
      2. Nelle more dell'entrata in vigore delle specifiche norme regionali in materia, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da:

          a) copia di attestato, anche provvisorio, dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 3;

 

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          b) copia del libretto sanitario rilasciato alla persona o alle persone che esercitano l'attività;

          c) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;

          d) copia della concessione edilizia, nel caso in cui gli interventi previsti debbano essere effettuati prima dell'inizio dell'attività. In tale caso il parere di cui alla lettera c) non è richiesto ed è surrogato dalla dichiarazione di agibilità che è rilasciata successivamente e che deve essere trasmessa al comune prima dell'inizio dell'attività.

Art. 5.
(Concessione dell'autorizzazione).

      1. Il sindaco del comune competente decide sulla domanda di cui all'articolo 4 entro due mesi dalla data della sua presentazione. Decorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.
      2. Il sindaco, entro sette giorni dall'accoglimento della domanda o della scadenza del termine senza pronuncia di cui al comma 1, rilascia l'autorizzazione. In caso di mancato rilascio entro il termine prescritto, tiene luogo del provvedimento di autorizzazione la copia della domanda contenente la data di ricevimento da parte dell'amministrazione comunale.
      3. Il provvedimento che respinge la domanda è comunicato all'interessato entro sette giorni dall'adozione dello stesso.
      4. L'autorizzazione comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
      5. Al provvedimento di autorizzazione si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni.

 

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Art. 6.
(Revoca e sospensione dell'autorizzazione).

      1. L'autorizzazione è sospesa dal comune con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, nel caso di accertate violazioni agli obblighi di cui all'articolo 7.
      2. L'autorizzazione è revocata dal comune con provvedimento motivato, quando si accerta che l'interessato:

          a) non ha intrapreso l'attività entro un anno dalla data di autorizzazione, ovvero ha sospeso l'attività da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia tempestivamente comunicato al comune il ritardo e la sospensione indicando motivi obiettivamente verificabili;

          b) è stato cancellato dall'elenco regionale di cui all'articolo 3 per perdita dei requisiti di cui al medesimo articolo e all'articolo 2;

          c) ha subìto nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione.

      3. La contestazione dei motivi della revoca deve essere comunicata all'interessato, il quale nel termine di trenta giorni può rispondere e controdedurre. Il comune delibera in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni.

Art. 7.
(Obblighi).

      1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 hanno i seguenti obblighi:

          a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale o il documento equipollente di cui all'articolo 5, comma 2;

          b) rispettare i limiti e le modalità indicati nell'autorizzazione;

          c) trasmettere al comune entro il 31 marzo di ogni anno, per i dodici mesi successivi, una dichiarazione contenente le

 

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tariffe massime che si impegnano a praticare, eventualmente articolate a seconda dei periodi in cui viene svolta l'attività. In caso di mancata trasmissione si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

          d) rispettare le tariffe massime previste nel comune in cui si svolge l'attività;

          e) osservare le disposizioni stabilite dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Contributi).

      1. A favore degli operatori abilitati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 e iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 3 possono essere concessi contributi finanziari, compatibilmente con le normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, per i seguenti interventi:

          a) restauro, adattamento e allestimento dei locali o degli edifici di cui all'articolo 2, destinati alle attività di cui al medesimo articolo 2, e delle relative aree di pertinenza;

          b) costruzione di piazzole e delle relative strutture idriche e sanitarie per il campeggio;

          c) restauro, ricostruzione e allestimento per la preparazione e la consumazione dei pasti nonché per la vendita di prodotti ittici;

          d) allestimento di attrezzature ricreative per il tempo libero.

      2. Per gli interventi di cui al comma 1 è previsto un contributo in conto capitale nei seguenti limiti massimi:

          a) fino al 50 per cento della spesa ammessa per i progetti considerati prioritari ai sensi del comma 3, con il limite massimo di 50.000 euro per ogni operatore;

 

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          b) fino al 25 per cento della spesa ammessa per i progetti non compresi alla lettera a), con il limite massimo di 25.000 euro per ogni operatore.

      3. Sono considerati prioritari i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che esercitano la pesca locale o l'attività di acquacoltura estensiva e che:

          a) sono abilitati all'esercizio del pescaturismo;

          b) utilizzano per le attività di cui all'articolo 2 in prevalenza manodopera di età inferiore ai quaranta anni;

          c) si impegnano a somministrare agli ospiti in prevalenza prodotti gastronomici a base di specie normalmente poco note, massive e di pesce azzurro, anche acquistate presso altri pescatori professionisti del luogo, e a fare conoscere le specialità gastronomiche tipiche locali.

Art. 9.
(Condizioni per il mantenimento dei contributi).

      1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 8 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature destinate all'esercizio delle attività per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di concessione del finanziamento.
      2. Si procede alla revoca e al recupero dei contributi erogati quando:

          a) l'iniziativa non è stata portata a termine nel periodo indicato nell'atto di concessione del finanziamento o l'attività non è stata iniziata entro sei mesi dalla data di chiusura dei lavori senza giustificato motivo;

          b) i locali ristrutturati sono stati utilizzati per fini diversi da quelli previsti nel progetto ammesso al finanziamento prima che sia trascorso il periodo minimo previsto al comma 1;

          c) i fabbricati, o parte di essi, oggetto del contributo, sono stati alienati.